Art. 77 · Art. 8 D.Leg.Lgt. 1 agosto 1945, n. 720 .
Testo unico delle norme sugli assegni familiari

Art. 77

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Art. 8 D.Leg.Lgt. 1 agosto 1945, n. 720 .

In vigore dal 22 set 1955
( D.Leg.Lgt. 1 agosto 1945, n. 720). Sovraintende alla gestione un Comitato speciale presieduto dal Presidente dell'Istituto di previdenza dei giornalisti italiani, e composto: 1) da un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale; 2) da un rappresentante della Presidenza del Consiglio - servizi spettacolo, informazioni e proprietà intellettuale; 3) da un rappresentante dei giornalisti; 4) da un rappresentante delle imprese editoriali. Il Comitato è costituito con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite, per i rappresentanti di cui ai nn. 3 e 4, le organizzazioni sindacali interessate a carattere nazionale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-05-30;797#art-tud-77