Art. 54 · Art. 11 L. 6 agosto 1940, n. 1278 - Artt. 1 e 2 D.Leg.Lgt. 8 febbraio 1946, n. 54 .
Testo unico delle norme sugli assegni familiariTitolo II

Art. 54

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Art. 11 L. 6 agosto 1940, n. 1278 - Artt. 1 e 2 D.Leg.Lgt. 8 febbraio 1946, n. 54 .

In vigore dal 19 ott 1961
( L. 6 agosto 1940, n. 1278 - D.Leg.Lgt. 8 febbraio 1946, n. 54). Sovraintende alla Cassa unica il Comitato speciale per gli assegni familiari, presieduto dal presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, e in sua vece dalla persona, designata a sostituirlo secondo le norme di legge che regolano la rappresentanza dell'Istituto stesso, e composto dai seguenti membri: a) il direttore generale della previdenza e della assistenza sociale e il direttore generale dei rapporti di lavoro del Ministero del lavoro e della previdenza sociale; b) un rappresentante del Ministero del tesoro; c) tre rappresentanti dei datori di lavoro e quattro rappresentanti dei lavoratori dell'industria; due rappresentanti dei datori di lavoro e tre rappresentanti dei lavoratori del commercio e delle professioni e arti; due rappresentanti dei datori di lavoro e tre rappresentanti dei lavoratori dell'agricoltura; due rappresentanti dei datori di lavoro e tre rappresentanti dei lavoratori dell'artigianato; un rappresentante dei datori di lavoro e un rappresentante dei lavoratori rispettivamente della foglia del tabacco, del credito, dell'assicurazione, dei servizi tributari appaltati; due rappresentanti delle cooperative. La nomina dei predetti rappresentanti è fatta dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali nazionali; d) un rappresentante del Ministero dell'industria e del commercio, un rappresentante del Ministero della marina mercantile, un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste o un rappresentante del Ministro delle partecipazioni statali. Per i membri indicati alle lettere a), b), d) e per ciascuna delle rappresentanze delle categorie indicate alla lettera e) può essere nominato un membro supplente. Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale può nominare esperti che abbiano particolare competenza nella materia; non hanno diritto di voto. Altresì non hanno diritto di voto i membri del Comitato di cui alle lettere a), b) e d) del presente articolo quando siano poste all'ordine del giorno del Comitato predetto le materie di cui al n. 3) del successivo . Il Comitato è costituito con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e dura in carica tre anni. I membri nominati in sostituzione di coloro che hanno cessato dall'ufficio prima della ordinaria scadenza triennale durano in carica, fino al termine di scadenza dei membri che furono chiamati a sostituire. Il Comitato può costituire Commissioni particolari per l'esame dei ricorsi concernenti l'applicazione dei contributi e delle prestazioni e per lo studio delle altre questioni che riterrà opportuno. Alle riunioni del Comitato interviene con voto consultivo il direttore generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale o in sua vece uno dei vice direttori generali da lui designato, e possono essere chiamati dal presidente a parteciparvi, per l'esame di questioni particolari, i rappresentanti delle associazioni nazionali di categoria dei datori di lavoro e dei lavoratori e delle Amministrazioni centrali interessate alle questioni stesse.

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-05-30;797#art-tud-54