Art. 44 · Art. 15 D.Leg.C.P.S. 16 settembre 1946, n. 479 .
Testo unico delle norme sugli assegni familiariCapo IV

Art. 44

58 / 88

Art. 15 D.Leg.C.P.S. 16 settembre 1946, n. 479 .

In vigore dal 3 mag 1974
( D.Leg.C.P.S. 16 settembre 1946, n. 479). Il diritto dei datori di lavoro al rimborso degli assegni familiari e della eccedenza a loro favore fra contributi ed assegni, si prescrive nel termine di due anni dalla scadenza del periodo di paga cui gli assegni si riferiscono.

Note all'articolo

  • Il D.L. 2 marzo 1974, n. 30, convertito con modificazioni dalla L. 16 aprile 1974, n. 114, ha disposto (con l'art. 16-bis, comma 2) che "Il termine di prescrizione di cui agli articoli 32 e 44 del testo unico delle norme sugli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e' elevato a cinque anni".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-05-30;797#art-tud-44