Testo unico delle norme sugli assegni familiari›Capo IV
Art. 37
51 / 88Artt. 30, 1 e 4 comma, 36 e 55 R.D. 21 luglio 1937, n. 1239 Art. 1 D.P.R. 23 marzo 1948, n. 671 .
In vigore dal 19 ott 1961
(° e 4° comma, 36 e 55 R.D. 21 luglio 1937, n. 1239
D.P.R. 23 marzo 1948, n. 671).
Salvo quanto disposto per l'agricoltura negli articoli da 66 a 69, gli assegni familiari sono corrisposti agli aventi diritto a cura del datore di lavoro alla fine di ogni periodo di pagamento della retribuzione.
Il Comitato speciale per gli assegni familiari potrà, in relazione a contingenze particolari e alle disponibilità della gestione, stabilire sistemi diversi per la corresponsione degli assegni.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-05-30;797#art-tud-37