Testo unico delle norme sugli assegni familiari›Titolo I›Capo I
Art. 19
33 / 88Art. 19 R.D. 21 luglio 1937, n. 1239 - Art. 14 D.Leg.C.P.S. 16 settembre 1946, n. 479 .
In vigore dal 22 set 1955
( R.D. 21 luglio 1937, n. 1239 - D.Leg.C.P.S.
16 settembre 1946, n. 479).
Ai fini della corresponsione degli assegni familiari, si intende per invalido permanentemente al lavoro il lavoratore pensionato per invalidità o vecchiaia o che comunque sia invalido permanentemente in base ai criteri stabiliti per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia.
Ai soli effetti delle disposizioni contenute nell' sono equiparati agli invalidi permanentemente al lavoro coloro che hanno superato il 60° anno di età e non abbiano un reddito superiore ai limiti indicati negli , lettera b) e 9.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-05-30;797#art-tud-19