Testo unico delle norme sugli assegni familiari›Titolo I›Capo I
Art. 14
28 / 88Art. 9 R.D.L. 17 giugno 1937, n. 1048 - Art. 9 R.D. 21 luglio 1937, n. 1239 .
In vigore dal 22 set 1955
( R.D.L. 17 giugno 1937, n. 1048 - R.D.
21 luglio 1937, n. 1239).
Ai lavoratori che risultino alle dipendenze di un datore di lavoro per un periodo di tempo non inferiore ad una settimana, gli assegni familiari continuano ad essere corrisposti, subordinatamente alle condizioni e ai limiti stabiliti negli :
1) in caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale;
2) in caso di assenza dal lavoro per malattia;
3) in caso di assenza obbligatoria dal lavoro a causa di gravidanza o puerperio.
Nei casi predetti, qualora ricorra più di una delle condizioni previste per la corresponsione degli assegni, si tiene conto di quella più favorevole al lavoratore.
Qualora, l'assenza dal lavoro perduri per oltre una settimana, l'Istituto nazionale della previdenza sociale può provvedere alla corresponsione degli assegni direttamente o a mezzo degli enti che provvedono al pagamento delle indennità previste per i casi predetti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-05-30;797#art-tud-14