Testo unico delle norme sugli assegni familiari›Titolo I›Capo I
Art. 10
24 / 88Art. 2 R.D. 21 luglio 1937, n. 1239 - Art. 13 D.Leg.C.P.S. 16 settembre 1946, n. 479 .
In vigore dal 22 set 1955
( R.D. 21 luglio 1937, n. 1239 - D.Leg.C.P.S.
16 settembre 1946, n. 479).
Qualora le persone per le quali e prevista la corresponsione degli assegni siano ricoverate in istituti di cura o di assistenza, l'assegno spetta se il richiedente gli assegni familiari corrisponda una retta di importo non inferiore all'ammontare degli assegni stessi.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-05-30;797#art-tud-10