Art. 1

Art. 1

In vigore dal 22 set 1955
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l', comma quinto, della Costituzione; Visto l' della legge 22 aprile 1953, n. 391, che ha dato facoltà di emanare norme intese a coordinare le vigenti norme sugli assegni familiari in conformità dei principi e dei criteri direttivi cui esse si informano, nonché a raccoglierle in un unico testo; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia e per il tesoro; Decreta: È approvato il testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, allegato al presente decreto e vistato dal Ministro proponente. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 30 maggio 1955 GRONCHI SCELBA - VIGORELLI - GAVA - DE PIETRO Visto, il Guardasigilli: MORO Registrato alla Corte dei conti, addì 27 agosto 1955 Atti del Governo, registro n. 92, foglio n. 110. - CARLOMAGNO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-05-30;797#art-rd-1