Art. 3
3 / 3In vigore dal 22 nov 1955
Il presente decreto ha effetto dal 3 maggio 1955.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 27 maggio 1955
GRONCHI
SCELBA - MARTINO - GAVA
Visto, il Guardasigilli: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 ottobre 1955
Atti del Governo, registro n. 93, foglio n. 116. - CARLOMAGNO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-05-27;991#art-3