Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 9 lug 1955
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 12 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, concernente lo Statuto speciale per la Valle d'Aosta; Vista la legge 31 luglio 1954, n. 612, che approva lo stato di previsione dell'entrata e della spesa dei Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1954-1955; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per il bilancio, per le finanze e per il tesoro; Decreta: . Sono ceduti alla Regione Valle d'Aosta, ai sensi dell'art. 12, quarto comma, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, i nove decimi dei canoni per le concessioni di derivazioni a scopo idroelettrico relativi all'anno 1954 da calcolarsi sui versamenti in conto competenza e residui affluiti in detto anno presso la Sezione di tesoreria provinciale di Aosta.
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