Art. 3

Art. 3

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In vigore dal 14 nov 1956
Presso l'Istituto potranno essere istituiti: a) corsi di specializzazione; b) corsi di perfezionamento; c) corsi di integrazione professionale per gruppi di mestieri e attività affini; d) corsi preparatori.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-05-26;1556#art-3