Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 14 nov 1956
Il predetto Istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori dell'industria alberghiera. Esso è costituito dalle seguenti Scuole professionali, ciascuna delle quali comprende varie sezioni: 1. Scuola professionale di cucina, con sezione per: cuoco. 2. Scuola professionale per servizi di mensa, ristorante e bar, con sezioni per: cameriere; barman. 3. Scuola professionale per servizi di portineria, segreteria e amministrazione, con sezioni per: portiere; segretario; addetto all'amministrazione e all'economato. 4. Scuola professionale per servizi di alloggio e di guardaroba, con sezioni per: governante addetta ai piani; guardarobiera.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-05-26;1555#art-2