Convenzione istituzione posto professore chimica e tecnologia
Art. 7
7 / 19In vigore dal 11 ago 1955
La presente convenzione, che è stipulata nell'interesse dell'Università degli studi di Bologna, sarà registrata in esenzione di tassa di registro o di bollo, a norma dell'art. 55 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e viene redatta in quadruplice esemplare, di cui uno per la registrazione.
Il presente atto viene pubblicato mediante lettura da ma datane, presenti i testi, ai comparenti che lo approvano e lo sottoscrivono con i testi medesimi e con me funzionario delegato alla stipulazione degli atti e contratti dell'Amministrazione universitaria di Bologna.
Omessa la lettura degli allegati per espressa e concorde volontà dei comparenti.
L'atto consta di quattro fogli scritti su nove pagine intere e alcune righe della decima da persona di mia fiducia.
f.to Avv. Giorgio Barbieri quale presidente della S. A. Barbieri Burzi Bologna e anche in proprio quale garante avv. Giorgio Barbieri.
f.to Felice Battaglia;
f.to Paolo Dare, teste;
f.to Enrico Bassanelli, teste;
f.to Sebastiano Mazzaracchio, ufficiale rogante.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-05-10;580#art-cip-7