Art. 7
Convenzione istituzione posto professore chimica e tecnologia

Art. 7

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In vigore dal 11 ago 1955
La presente convenzione, che è stipulata nell'interesse dell'Università degli studi di Bologna, sarà registrata in esenzione di tassa di registro o di bollo, a norma dell'art. 55 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e viene redatta in quadruplice esemplare, di cui uno per la registrazione. Il presente atto viene pubblicato mediante lettura da ma datane, presenti i testi, ai comparenti che lo approvano e lo sottoscrivono con i testi medesimi e con me funzionario delegato alla stipulazione degli atti e contratti dell'Amministrazione universitaria di Bologna. Omessa la lettura degli allegati per espressa e concorde volontà dei comparenti. L'atto consta di quattro fogli scritti su nove pagine intere e alcune righe della decima da persona di mia fiducia. f.to Avv. Giorgio Barbieri quale presidente della S. A. Barbieri Burzi Bologna e anche in proprio quale garante avv. Giorgio Barbieri. f.to Felice Battaglia; f.to Paolo Dare, teste; f.to Enrico Bassanelli, teste; f.to Sebastiano Mazzaracchio, ufficiale rogante.
Storico versioni

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