Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 17 lug 1955
A onere previsto nella somma di L. 41.000,000 (quarantuno milioni di lire), derivante dall'esecuzione dell'Accordo suddetto verrà provveduto mediante riduzione, per uguale importo, dello stanziamento del capitolo n. 540 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1954-1955. Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-04-27;554#art-2