Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 21 mag 1955
Sono estese all'assegno integrativo di cui al precedente articolo, in quanto applicabili, le disposizioni contenute negli del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 23; Sull'assegno stesso non gravano le ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-04-27;402#art-2