Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 21 mag 1955
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Visti gli della legge 20 dicembre 1954, n. 1181, concernente delega al Governo per l'emanazione delle norme relative al nuovo statuto degli impiegati civili e degli altri dipendenti dello Stato; Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 23; Udito il parere della Commissione parlamentare di cui all' della legge 20 dicembre 1954, n. 1181; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta: . Al personale aggregato degli Istituti di prevenzione e di pena (sanitari, cappellani, suore, maestri e insegnanti diversi, farmacisti e veterinari), disciplinato dai regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1758, e dal regio decreto 4 aprile 1935, n. 497, è concesso, a decorrere dal 1 gennaio 1954 e fino al 30 giugno 1955, in aggiunta alle competenze in vigore fissate, in applicazione della legge 8 aprile 1952, n. 212, dal decreto Ministeriale 23 giugno 1952, un assegno integrativo mensile, non cedibile e non pignorabile o sequestrabile, nelle seguenti misure nette e secondo le seguenti classi di retribuzione mensile di cui alle tabelle I, II, III, IV e V dello stesso decreto Ministeriale 23 giugno 1952: retribuzione fino a L. 15.000: L. 3000; retribuzione da L. 15.001 a L. 20.000: L. 4000; retribuzione superiore a L. 20.000: L. 5000.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-04-27;400#art-1