Art. 3
3 / 4In vigore dal 19 mag 1955
Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione del presente decreto, compresa la eventuale assegnazione di fondi a favore dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi, per sovvenzioni in dipendenza dei maggiori oneri derivanti dall'attuazione del decreto medesimo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-04-27;396#art-3