Art. 3

Art. 3

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In vigore dal 18 mag 1955
Sono estese all'assegno integrativo di cui ai precedenti articoli, in quanto applicabili, le disposizioni contenute negli del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 23. Sull'assegno stesso non gravano le ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-04-27;384#art-3