Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 18 mag 1955
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Visti gli della legge 20 dicembre 1954, n. 1181, concernente delega al Governo per l'emanazione delle norme relative al nuovo statuto degli impiegati civili e degli altri dipendenti dello Stato; Visto l' del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 23; Udito il parere della Commissione parlamentare di cui all' della legge 20 dicembre 1954, n. 1181; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio del Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta: . Ai graduati e militari di truppa dell'Esercito e dell'Aeronautica vincolati a ferme speciali o raffermati è concesso, in aggiunta alle competenze in vigore, a decorrere dal 1 gennaio 1954 e fino al 30 giugno 1955, un assegno integrativo mensile, non pensionabile, non cedibile e non pignorabile o sequestrabile, nelle misure nette sottoindicate: 1) dalla data di arruolamento e fino al compimento del primo anno di servizio, lire 1000; 2) dopo il primo anno di servizio e fino al compimento del secondo anno di servizio, lire 1500; 3) dopo due anni di servizio e fino al compimento del quinto anno di servizio, lire 2000; 4) dopo cinque anni di servizio e fino al compimento del settimo anno di servizio, lire 3500; 5) dopo sette anni di servizio e fino al compimento dell'undicesimo anno di servizio, lire 4000; 6) dopo undici anni di servizio, lire 4500. Ai primi avieri del ruolo specialisti e del ruolo servizi, categoria governo, raffermati, che abbiano prestato almeno sei anni di servizio effettivo, l'assegno integrativo mensile di cui al comma precedente è fissato nella misura netta, di L. 4800.
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