Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 13 mag 1955
Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Torino, addì 20 aprile 1955 EINAUDI SCELBA - TREMELLONI - VANONI - GAVA - VILLABRUNA - MARTINELLI Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO Registrato alla Corte dei conti, addì 11 maggio 1955 Atti del Governo, registro n. 90, foglio n. 148. - CARLOMAGNO
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