Art. 1
1 / 1In vigore dal 17 mag 1955
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
Visto l'art. 87, quarto e quinto comma, della Costituzione della Repubblica;
Viste le leggi 31 luglio 1954, n. 612 e 30 ottobre 1954, n. 997;
Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1954-55, esiste la necessaria disponibilità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;
Decreta:
Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 515 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1954-55, è autorizzata la prelevazione di lire 124.000.000 che si inscrivono ai sottoindicati capitoli dei seguenti stati di previsione della spesa, per il detto esercizio finanziario:
Ministero del tesoro:
Cap. n. 54. - Spese casuali della Presidenza del
Consiglio dei Ministri............... L. 40.000.000 Cap. n. 169. - Abbonamenti ad agenzie di informa-
zioni giornalistiche italiane ed estere...... " 4.000.000 Cap.
n. 174. - Spese per i servizi di stampa e di
Informazioni.................... " 1.500.000 Cap.
n. 509. - Indennita di missione, ecc.... " 5.000.000
Cap. n. 617. - Compensi speciali in eccedenza ai
limiti, ecc.................... " 1.600.000 Cap.
n. 618. - Gettoni di presenza ai componenti
di commissioni................... " 3.000.000 Cap.
n. 619. - Indennita di missione e rimborso
spese di trasporto................. " 2.700.000 Cap.
n. 622. - Spese casuali........... " 700.000 Cap. n. 726-bis (di nuova istituzione). - Spese
per la gestione dell'Archivio bibliografico.... " 3.500.000 Ministero degli affari esteri:
Cap. n. 62. - Fitto di locali ad uso di sedi
delle Rappresentanze diplomatiche, ecc....... L. 62.000.000
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Totale... L. 124.000.000
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Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.
Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 22 marzo 1955
EINAUDI
SCELBA - GAVA
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 aprile 1955
Atti del Governo, registro n. 90, foglio n. 94. - CARLOMAGNO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-03-22;302#art-1