Art. 35
Capo QUINTO

Art. 35

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In vigore dal 16 lug 1955
Al primo concorso pubblico per esami da indire, dopo effettuato l'inquadramento di cui agli , per il conferimento dei posti disponibili nei ruoli di gruppo C dell'Amministrazione centrale e dell'Ispettorato del lavoro, può essere ammesso, per non oltre un terzo dei posti stessi, prescindendosi dal limite massimo di età, il personale comunque in servizio presso l'Amministrazione centrale o presso l'Ispettorato del lavoro, che eserciti lodevolmente, da non meno di un quinquennio, mansioni proprie dei ruolo di gruppo C.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-03-19;520#art-35