Capo PRIMO
Art. 3
3 / 50In vigore dal 16 lug 1955
Per le ispezioni, sia presso gli uffici centrali o periferici, sia presso gli enti vigilati, il Ministro si avvale dei funzionari dell'Amministrazione centrale, degli Ispettori centrali del lavoro e, ove occorra, dei funzionari dei ruoli periferici.
Per le ispezioni presso gli uffici dell'Ispettorato dei lavoro e degli Uffici dei lavoro, ove non siano incaricati funzionari dell'Amministrazione centrale, si provvede con funzionari dei ruoli periferici rispettivi.
Per l'esercizio delle funzioni di cui ai precedenti comma l'incarico è conferito, per periodi non superiori al biennio, con decreto del Ministro. L'incarico non può essere conferito allo stesso funzionario se non siano trascorsi almeno due anni dalla cessazione del precedente incarico.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-03-19;520#art-3