Capo QUARTO
Art. 28
28 / 50In vigore dal 16 lug 1955
L'amministrazione, l'organizzazione e il controllo sul funzionamento dell'Ispettorato del lavoro e degli Uffici del lavoro e della massima occupazione sono esercitati dalla Direzione generale degli affari generali e del personale, salvo quanto disposto dal comma seguente.
Le direttive e le disposizioni specifiche relative alle attribuzioni di istituto dell'Ispettorato del lavoro e degli Uffici del lavoro e della massima occupazione sono impartite dai singoli Servizi centrali, ciascuno per le materie di propria competenza.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-03-19;520#art-28