Art. 22
Capo TERZO

Art. 22

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In vigore dal 16 lug 1955
Gli Uffici del lavoro e della massima occupazione sono istituiti in ogni capoluogo di Provincia. Gli Uffici del lavoro e della massima occupazione, istituiti nei capoluoghi di Provincia che sono anche capoluoghi di Regione, assumono la denominazione di Uffici regionali del lavoro e della massima occupazione ed esercitano anche azione di coordinamento e di vigilanza sugli uffici della circoscrizione regionale. Alle dipendenze degli Uffici del lavoro e della massima occupazione operano le Sezioni staccate e gli Uffici di collocamento. Le Sezioni staccate hanno sede nei Comuni che presentano maggiori esigenze funzionali ai fini della massima occupazione e sono istituite con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale. Gli Uffici di collocamento di cui alla legge 29 aprile 1949, n. 264, hanno sede nei rimanenti Comuni. Nelle località più idonee alle operazioni di espatrio e di rimpatrio dei lavoratori e delle loro famiglie operano i Centri di emigrazione, istituiti con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.
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