Art. 21
Capo SECONDO

Art. 21

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In vigore dal 16 lug 1955
Ai servizi di pulizia, di custodia e di fatica degli uffici dell'Ispettorato del lavoro può essere provveduto, oltre che con l'opera del personale subalterno, anche mediante contratto di appalto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-03-19;520#art-21