Art. 14
Capo SECONDO

Art. 14

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In vigore dal 16 lug 1955
Alla direzione degli Ispettorati regionali e degli Ispettorati provinciali del lavoro sono preposti funzionari del ruolo di gruppo A dell'ISpettorato del lavoro, rispettivamente di grado non inferiore al 6° e al 7°. Alla direzione dell'Ispettorato medico centrale del lavoro è preposto un funzionario di ruolo di gruppo A dell'Ispettorato del lavoro di grado non inferiore al 6°, provvisto della laurea in medicina.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-03-19;520#art-14