Art. 5

Art. 5

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In vigore dal 28 mag 1955
L'esame di idoneità comprende tre prove scritte ed una orale: le prove scritte vertono sulle materie indicate alle lettere a), b), e d) dell'articolo precedente, e la prova orale verte, oltre che sulle materie dell'esame scritto, sulle materie indicate ai numeri 1) e 2) del medesimo articolo.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-03-18;365#art-5