Art. 1
1 / 2In vigore dal 27 mag 1955
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Viste le deliberazioni dei Consigli comunali di Nepi e di Monterosi (Viterbo), rispettivamente, in data 19 maggio 1952, n. 21, e 18 novembre 1953, n. 30, ed in data 9 febbraio 1952, n. 5, e 13 gennaio 1954, n. 5, con le quali è stata chiesta una rettifica di confine tra quei Comuni;
Visto che le condizioni della rettifica stessa sono state fissate d'accordo dai Consigli comunali, con le deliberazioni suindicate;
Viste le deliberazioni del Consiglio provinciale di Viterbo in data 30 luglio 1952, n. 209, e 25 febbraio 1954, n. 251, con le quali è stato espresso parere in ordine alla rettifica di confine di cui trattasi;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Visti gli articoli 32, capoverso, e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Decreta:
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Il confine tra i comuni di Nepi e di Monterosi, in provincia di Viterbo, è rettificato secondo la linea risultante dalla pianta planimetrica e dalla relazione descrittiva annesse al presente decreto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-03-01;355#art-1