Art. 1
1 / 1In vigore dal 22 mag 1955
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Sassari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1804 e modificato con regio decreto 17 ottobre 1941, n. 1217, e coi decreti del Presidente della Repubblica 28 aprile 1951, n. 769 e 27 ottobre 1951, n. 1848;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 3 novembre 1952, n. 1787;
Veduta, la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 314;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica, istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Sassari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
. - Dopo la Facoltà di agraria è aggiunta quella di scienze matematiche, fisiche e naturali.
Art. 15. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in giurisprudenza sono aggiunti quelli di:
7) Storia delle istituzioni giuridiche ed economiche della Sardegna;
8) Diritto pubblico comparato.
Art. 25. - Agli insegnamenti fondamentali del corso di laurea in medicina e chirurgia sono aggiunti: per il primo biennio, gli insegnamenti di chimica biologica e di microbiologia, e, per il terzo biennio, l'insegnamento di radiologia (semestrale), ai sensi della legge 3 novembre 1952, n. 1787.
Art. 29. - Agli insegnamenti complementari dei corso di laurea in farmacia sono aggiunti quelli di:
7) Chimica delle fermentazioni;
8) Fisiologia vegetale;
9) Scienza dell'alimentazione.
Dopo l'art. 45, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi all'ordinamento didattico della Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali (limitatamente al corso di laurea in scienze biologiche).
Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturati
Art. 46. - La Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali conferisce la laurea in scienze biologiche.
La durata del corso degli studi è di quattro anni.
È titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.
Art. 47. - Sono insegnamenti fondamentali:
1) Istituzioni di matematiche;
2) Fisica;
3) Chimica generale ed inorganica;
4) Chimica organica;
5) Botanica (biennale);
6) Zoologia, (biennale);
7) Anatomia comparata;
8) Anatomia umana;
9) Istologia ed embriologia;
10) Fisiologia generale (biennale);
11) Chimica biologica;
12) Igiene.
Sono insegnamenti complementari:
1) Scienza dell'alimentazione;
2) Microbiologia;
3) Parassitologia;
4) Fisiologia vegetale;
5) Biochimica comparata;
6) Genetica;
7) Chimica fisica;
8) Chimica delle fermentazioni;
9) Entomologia agraria;
10) Patologia vegetale.
Art. 48. - Gli insegnamenti biennali di "botanica" e di "zoologia" comprendono tanto la parte generale quanto quella sistematica; essi comportano un solo esame alla fine del biennio, come comporta un solo esame il corso biennale di "fisiologia generale".
Art. 49. - Gli insegnamenti comportano anche corsi di esercitazioni pratiche che fanno parte integrante degli insegnamenti stessi; quelli di botanica e zoologia comportano un corso biennale di esercitazioni, alcune delle quali possono essere svolte come escursioni di campagna.
Art. 50. - Non potranno presentarsi a sostenere gli esami di chimica organica, di zoologia e di anatomia umana gli studenti che non abbiano superato gli esami di istituzioni di matematiche, di fisica, di chimica generale ed inorganica e di istologia ed embriologia; non potranno presentarsi a sostenere gli esami di anatomia comparata, di chimica biologica e di fisiologia generale gli studenti che non abbiano superato gli esami di anatomia umana e di chimica organica.
Per essere ammessi agli esami di botanica e di zoologia gli studenti debbono aver dimostrato di aver seguito con profitto i relativi corsi biennali di laboratorio.
Art. 51. - Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e in quattro almeno da lui scelti fra i complementari.
Art. 52. - Per il conseguimento della laurea in scienze biologiche, lo studente deve presentare una dissertazione scritta sopra un argomento concordato con un professore ufficiale della Facoltà; la dissertazione deve essere presentata, in triplice esemplare, alla segreteria della Facoltà almeno quindici giorni prima della data di inizio degli esami di laurea, assieme ai titoli di due argomenti scelti quali tesi di dissertazione orale su materie diverse fra loro e da quella della dissertazione scritta, comprese nell'elenco degli insegnamenti complementari e fondamentali.
Art. 53. - Per l'iscrizione di coloro che siano provveduti di altra laurea, valgono le seguenti norme:
a) i laureati in scienze naturali possono essere iscritti al quarto anno del corso;
b) per la iscrizione di coloro che siano provvisti di laurea diversa da quella suddetta, come per gli esami e i corsi che possono essere convalidati, il Consiglio di Facoltà deciderà caso per caso.
Art. 54. - Il professore di ruolo di chimica, farmaceutica e tossicologica della Facoltà di farmacia è aggregato alla Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, a norma dell'ultimo capoverso dell'art. 15 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 1 marzo 1955
EINAUDI
ERMINI
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 aprile 1955
Atti del Governo, registro n. 90, foglio n. 102. - CARLOMAGNO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-03-01;331#art-1