Art. 6

Art. 6

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In vigore dal 8 apr 1955
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 27 febbraio 1955 EINAUDI SCELBA - TREMELLONI - VANONI - GAVA - VILLABRUNA - MARTINELLI Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO Registrato alla Corte dei conti, addì 2 aprile 1955 Atti del Governo, registro n. 20, foglio n. 24. - CARLOMAGNO
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