Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 19 mar 1955
N. 50. Decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, col quale, sulla proposta del Ministro per la difesa, l'Istituto "Andrea Doria" per l'assistenza agli orfani e alle famiglie dei militari e militarizzati della Marina militare, caduti o dispersi in guerra o in dipendenza di essa, viene autorizzato all'acquisto di un immobile per la somma di lire 80.000.000 (ottantamilioni). Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO Registrato alla Corte dei conti, addì 1 marzo 1955 Atti del Governo, registro n. 89, foglio n. 8. - CARLOMAGNO
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