Art. 2
2 / 16In vigore dal 11 feb 1955
L'assegno integrativo di cui al precedente :
a) è ridotto, nella stessa proporzione della riduzione dello stipendio, paga o retribuzione, nei casi di aspettativa, di disponibilità, di punizione disciplinare o altra posizione di stato che importi riduzione di dette competenze ed è sospeso in tutti i casi di sospensione delle competenze stesse;
b) è ridotto, nella stessa proporzione in cui risultano ridotti lo stipendio, la paga e la retribuzione, nei casi in cui le prestazioni del personale siano ridotte rispetto all'orario normale;
c) non è computabile agli effetti del trattamento di quiescenza, di previdenza e dell'indennità di licenziamento, nè va considerato nella determinazione della gratificazione a titolo di tredicesima mensilità di cui all' del decreto legislativo 25 ottobre 1946, n. 263 e successive estensioni.
Nel caso di cumulo di impieghi consentito dalle norme in vigore, non può percepirsi più di un assegno integrativo.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-02-04;23#art-2