Art. 10

Art. 10

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In vigore dal 11 feb 1955
L'assegno integrativo temporaneo di cui al precedente è esente da ogni ritenuta e su di esso non si applica il contributo a favore dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali per l'assistenza sanitaria ai pensionati previsto dall' della legge 30 ottobre 1953, n. 841. Il suddetto assegno non va computato ai fini della determinazione dell'importo della tredicesima mensilità spettante ai titolari di pensioni ordinarie ai sensi della legge 26 novembre 1953, n. 876. L'assegno mensile di cui all'art. 26, ultimo comma, della legge 8 aprile 1952, n. 212, fruito, in aggiunta al trattamento di quiescenza, dagli ufficiali e sottufficiali ai quali compete il trattamento economico di sfollamento, va sottoposto a revisione considerando per la determinazione della sua misura anche gli assegni integrativi previsti dagli del presente decreto.
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