Art. 1
1 / 1In vigore dal 14 apr 1955
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Siena, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2831, e modificato con regi decreti 31 ottobre 1929, n. 2395; 30 ottobre 1930, n. 1771; 22 ottobre 1931, n. 1421; 27 ottobre 1932, n. 2078; 20 ottobre 1933, n. 2378; 16 ottobre 1934, n. 2080; 1 ottobre 1936, n. 1940; 9 maggio 1939, n. 1091; 5 ottobre 1939, n. 1645 e 2 ottobre 1940, n. 1472 e con decreti del Presidente della Repubblica 5 aprile 1948, n. 758; 30 ottobre 1949, n. 1139; 31 agosto 1951, n. 1312; 26 gennaio 1954, n. 8 e 31 luglio 1954, n. 959;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Siena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 9. - Agli insegnamenti complementari del corso, di laurea in giurisprudenza sono aggiunti quelli di:
14) "Storia delle dottrine politiche;
15) Teoria generale del diritto".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 4 febbraio 1955
EINAUDI
ERMINI
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 marzo 1955
Atti del Governo, registro n. 89, foglio n. 164. - CARLOMAGNO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-02-04;118#art-1