Art. 1

Art. 1

1 / 1
In vigore dal 13 apr 1955
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti i regi decreti-legge 2 maggio 1920, n. 698, 4 maggio 1924, n. 993 e 3 dicembre 1934, n. 2347, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 17 aprile 1925, numero 473, 11 febbraio 1926, n. 255 e 18 aprile 1935, n. 847, nonché il regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2063; Vista la legge 23 aprile 1952, n. 453; Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni; Visto lo statuto dell'Istituto nazionale di credito edilizio, società per azioni con sede in Roma, approvato con decreto 24 aprile 1950, n. 866; Viste le deliberazioni assunte dall'assemblea straordinaria del predetto Istituto in data 20 dicembre 1952 e 24 aprile 1954; Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio; Visto il parere del Consiglio di Stato, emesso nell'adunanza della Sezione terza del 30 novembre 1954, le cui considerazioni si intendono qui integralmente riprodotte e condivise; Sulla proposta del Ministro per il tesoro; Decreta: L'art. 5 dello statuto dell'Istituto nazionale di credito edilizio, società per azioni con sede in Roma, è modificato come appresso: "Il capitale sociale è di L. 600 milioni ripartito in numero 2.400.000 azioni da L. 250 ciascuna". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 4 febbraio 1955 EINAUDI GAVA Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO Registrato alla Corte dei conti, addì 21 marzo 1955 Atti del Governo, registro n. 89, foglio n. 144. - CARLOMAGNO
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-02-04;108#art-1