Art. 1
1 / 1In vigore dal 13 apr 1955
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;
Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, n. 1953, emesso nell'adunanza del 9 novembre 1954;
Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;
Decreta:
A norma dell' sub 7, del decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, e aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella D allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Deliceto, in provincia di Foggia.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 4 febbraio 1955
EINAUDI
ROMITA
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 marzo 1955
Atti del Governo, registro n. 89, foglio n. 157. - CARLOMAGNO
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