Art. 3
3 / 4In vigore dal 19 feb 1955
Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza, ovvero vengano meno, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente articolo resterà, senz'altro soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del titolare.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-01-27;18#art-3