Art. 3

Art. 3

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In vigore dal 25 mag 1955
Il presente decreto ha effetto dal 15 novembre 1954. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 22 dicembre 1954 EINAUDI SCELBA - MARTINO - GAVA Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO Registrato alla Corte dei conti, addì 6 maggio 1955 Atti del Governo, registro n. 90, foglio n. 142. - CARLOMAGNO
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