Art. 9

Art. 9

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In vigore dal 9 apr 1955
Qualora nella delimitazione delle zone comprendenti i beni da attribuirsi ai comuni di Triora (per Realdo) e di Olivetta San Michele, ai sensi rispettivamente dagli , primo comma e 5, primo comma, sorgessero controversie fra le parti interessate, le delimitazioni saranno effettuate dal perito neutro scelto dalla Commissione di conciliazione italo-francese.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-12-22;1513#art-9