Art. 7

Art. 7

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In vigore dal 9 apr 1955
Le popolazioni dei comuni di Ferrera Cenisio, Novalesa e Venalzio conservano il diritto di raccolta del fieno sui beni privati, già compresi nelle circoscrizioni territoriali dei Comuni medesimi e siti in territorio attribuito alla Francia.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-12-22;1513#art-7