Art. 3

Art. 3

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In vigore dal 9 apr 1955
I comuni di Airole, Cesana Torinese, Dolceacqua, Entraque, Limone Piemonte, Triora, Valdieri e Vinadio perdono la proprietà dei loro beni immobili siti in territorio attribuito alla Francia. Salvo quanto è disposto nel comma precedente, è riconosciuto al comune di Limone Piemonte il diritto perpetuo di pascolo sui beni già ad esso appartenenti, siti in territorio attribuito alla Francia. Analogo diritto è riconosciuto al comune di Cesana Torinese sui pascoli compresi fra i beni, già ad esso appartenenti, siti in territorio attribuito alla Francia.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-12-22;1513#art-3