Art. 2
2 / 12In vigore dal 9 apr 1955
I beni immobili del comune di Tenda, rimasti in territorio italiano, sono attribuiti, in proprietà, al comune di Tende (Francia).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-12-22;1513#art-2