Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 22 feb 1955
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, che approva il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia, modificato con il regio decreto-legge 3 settembre 1936, n. 1900, convertito nella legge 3 giugno 1937, n. 1000, e con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1387; Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e la ricostituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonché degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria; Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037 ed il regio decreto 26 giugno 1864, n. 1817; Vista la deliberazione n. 393, in data 6 settembre 1954, con la quale la Camera di commercio, industria e agricoltura di Udine ha stabilito di acquistare il suolo edificatorio per la costruzione della nuova sede camerale e della sala di contrattazione; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sulla proposta del Ministro per l'industria e per il commercio; Decreta: Articolo unico. La Camera di commercio, industria e agricoltura di Udine è autorizzata ad acquistare dal comune di Udine un appezzamento di terreno edificatorio di mq. 1011, sito in zona centrale della città, alle condizioni previste nella deliberazione n. 393 del 6 settembre 1954. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 22 dicembre 1954 EINAUDI VILLABRUNA Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO Registrato alla Corte dei conti, addì 2 febbraio 1955 Atti del Governo, registro n. 88, foglio n. 109. - CARLOMAGNO
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