Art. 4

Art. 4

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In vigore dal 11 feb 1955
Il terzo comma dell' è sostituito come segue: "Detta misura deve essere variata ogni volta che la somma destinata al pagamento delle indennità subisce rispetto a quella corrispondente dell'esercizio precedente un aumento o una diminuzione di almeno lire 5.000.000 ed è portata a conoscenza degli iscritti mediante pubblicazione nel bollettino ufficiale del Ministero delle finanze".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-12-04;1281#art-4