Art. 3

Art. 3

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In vigore dal 11 feb 1955
L' è sostituito come segue "Il Fondo di previdenza provvede: a) a corrispondere un'indennità agli impiegati ed ai subalterni del ruolo ordinario e del ruolo speciale transitorio nonché ai salariati di ruolo nel momento in cui abbandonano definitivamente il servizio per qualsiasi causa che non sia la destituzione dall'impiego o la espulsione con la perdita del diritto a pensione ovvero ai superstiti dei detti impiegati o dei subalterni o dei salariati deceduti durante il servizio; b) a corrispondere un'indennità agli impiegati e ai subalterni non di ruolo nonché ai salariati non di ruolo nel momento in cui abbandonano definitivamente il servizio per licenziamento determinato da motivi di salute o di accertata inabilità fisica o avanzata età, da soppressione di ufficio o riduzione di lavoro ovvero ai loro superstiti in caso di morte durante il servizio; c) a corrispondere sovvenzioni nei casi previsti dall'art. 16".
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-12-04;1281#art-3