Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 22 feb 1955
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Visto l'articolo unico del regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138; Visto l' della legge 22 novembre 1949, n. 861; Visto l'art. 17, comma quinto, e l'art. 21, comma terzo, della legge 4 aprile 1952, n. 218; Vista la legge 21 marzo 1953, n. 220; Vista la legge 27 dicembre 1953, n. 944; Sentita la Commissione centrale di cui al decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'interno, per le finanze, per il tesoro, per l'agricoltura e foreste; Decreta: . I contributi dovuti per l'anno 1954 nel settore agricolo per le assicurazioni contro le malattie, per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, per la tubercolosi, per l'assistenza agli orfani dei lavoratori, per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri e per gli assegni familiari, sono determinati nelle misure indicate nella tabella allegata al presente decreto e vistata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.
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