Art. 7

Art. 7

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In vigore dal 1 feb 1955
Il presidente dell'Ente ed i componenti il Consiglio, durano in carica tre anni e possono essere confermati. In caso di irregolare o deficiente funzionamento dell'Ente, può disporsi, su proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, sentito il Consiglio dei Ministri, la sostituzione del presidente dell'Ente o lo scioglimento del Consiglio nelle forme stabilite dai precedenti . La nomina del nuovo presidente e quella del nuovo Consiglio va disposta nel termine di sei mesi dalla data dei decreti con cui sono adottati i provvedimenti indicati nel comma precedente. Qualora alle nomine anzidette non si provveda immediatamente, è nominato, nella forma prevista dall', un commissario per la straordinaria amministrazione dell'Ente.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-11-30;1246#art-7