Art. 13
13 / 13In vigore dal 1 feb 1955
Per assicurare la prima organizzazione dell'Ente ed in attesa che siano costituiti gli organi normali di amministrazione può essere nominato un commissario, con le modalità previste per il presidente fissandosi nel relativo provvedimento la durata della carica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 30 novembre 1954
EINAUDI
SCELBA - MEDICI - GAVA - DE PIETRO
Visto il Guardasigilli: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 gennaio 1955
Atti del Governo, registro n. 88, foglio n. 46. - CARLOMAGNO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-11-30;1246#art-13