Art. 2
2 / 2In vigore dal 26 apr 1955
Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ed ha effetto dal 1 gennaio 1954, conformemente a quanto è stabilito dall'art. 13 dell'Accordo di cui all'.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 25 novembre 1954
EINAUDI
SCELBA - MARTINO - GAVA - VIGORELLI - MARTINELLI
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 marzo 1955
Atti del Governo, registro n. 89, foglio n. 167. - CARLOMAGNO
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-11-25;1522#art-2