Art. 2

Art. 2

2 / 2
In vigore dal 26 apr 1955
Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ed ha effetto dal 1 gennaio 1954, conformemente a quanto è stabilito dall'art. 13 dell'Accordo di cui all'. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 25 novembre 1954 EINAUDI SCELBA - MARTINO - GAVA - VIGORELLI - MARTINELLI Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO Registrato alla Corte dei conti, addì 26 marzo 1955 Atti del Governo, registro n. 89, foglio n. 167. - CARLOMAGNO
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-11-25;1522#art-2